Cerca

Coronavirus. Avvocato Express: i nostri 25.mila avvocati sono on-line. #IoRestoaCasa

Redazione
Condividi:
Coronavirus. Avvocato Express: i nostri 25.mila avvocati sono on-line. #IoRestoaCasa
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

I nostri 25.000 avvocati sono on line per rispondere a tutti i vostri quesiti, anche in relazione alla regolamentazione dei decreti emanati dal governo e dalle regioni per l’emergenza Covid-19! Siamo in chat telematicamente e per l’elevato flusso di traffico potrebbe attivarsi la chat asincrona e il parere/consulenza arriverà’ comunque tramite mail.
ROMA, 12 MAR - È dell 11 marzo, la relazione illustrativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Senato e avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La relazione, dopo aver ribadito la necessità di provvedere, da un lato, all’immediato e generalizzato rinvio delle udienze fino al 22 marzo e, dall’altro, di introdurre disposizioni rivolte a tutti gli uffici giudiziari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, fornisce alcuni chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal d.l. n. 11/2020.

In particolare, si precisa che il primo comma dell’art. 1 «regola il differimento urgente, effettuato d’ufficio, delle udienze fissate nel periodo indicato, con riferimento a tutti i processi e i procedimenti civili e penali pendenti presso ogni ufficio giudiziario, salvi i procedimenti ed i processi individuati specificamente nell’art. 2, comma 2, lett. g), alle condizioni ivi regolate». Inoltre, il successivo comma 2, «con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione».

Viene così chiarito uno dei principali dubbi sorti per l’avvocatura: oggetto della sospensione «sono tutti i processi civili e penali “pendenti” e non soltanto per quelli “pendenti” con udienza già fissata e da rinviare d’ufficio»

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Scritto da Redazione

Giornalista di InfoOggi

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.