Cronaca

Codice della Strada: ecco le modifiche. I dettagli

Codice della strada. Ecco i dettagli delle modifiche. È formalmente partito l’iter che, salvo sorprese, nel giro di un paio d’anni dovrebbe portare alla totale riscrittura del Codice della strada. Prima però, probabilmente in autunno o all’inizio del 2024, entreranno in vigore alcune importanti novità finalizzate ad aumentare la sicurezza stradale, preannunciate dalle prime indiscrezioni sul disegno di legge che il governo ha formalmente approvato oggi. Vediamole, allora, un po’ più nel dettaglio alcune di queste novità, con l’avvertenza che quanto segue è solo un’analisi delle bozze del provvedimento in possesso di Quattroruote e che il parlamento, a cui passa adesso la parola, potrà modificare nei prossimi mesi il testo del governo, aggiungendo nuove misure e togliendone altre.

Neopatentati per tre anni.

Salirà da uno a tre anni il divieto di guida degli autoveicoli detti - a torto - “potenti” per i titolari di patente B sulla base del seguente schema: autovetture a motore termico con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e potenza massima pari o superiore a 70 kW; autovetture elettriche o ibride plug-in con potenza specifica superiore a 65 kW/t, riferita alla tara ma compreso il peso della batteria; altri autoveicoli diversi dalle autovetture con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Queste limitazioni, però, non si applicheranno se il neopatentato, prima dello scadere dell'anno, avrà conseguito una patente di categoria superiore (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE). La novità, inoltre, si applicherà solo alle patenti conseguite dopo la sua entrata in vigore. Confermata la possibilità di guidare auto “potenti” nelle due situazioni attualmente previste: per un veicolo al servizio di una persona con disabilità, a condizione che il veicolo sia munito di contrassegno invalidi e la persona sia a bordo del veicolo; per un conducente accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni oppure di categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.

Monopattini elettrici. 

Tre le principali novità sui monopattini elettrici: tutti i mezzi dovranno essere dotati di una sorta di targhino, che la norma chiama contrassegno identificativo, adesivo, plastificato e non rimovibile; i conducenti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi; il casco, attualmente obbligatorio solo per i minorenni, lo diventerà per tutti. Il disegno di legge interviene anche su alcune norme di comportamento. Per esempio, prevede il divieto assoluto di circolazione contromano (ora consentito nelle strade con doppio senso ciclabile) e la circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Infine, per i monopattini in sharing, il gestore del servizio dovrà installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

Controllo del traffico. La riforma sanerà un’anomalia trentennale attorno alla quale avvocati, giuristi e giudici di pace si accapigliano da trent’anni: le procedure di approvazione dei sistemi di rilevazione della velocità saranno equiparate a quelle di omologazione. In pratica, sarà sufficiente una delle due.

Ztl. Non sarà sanzionato all’uscita l’utente che ha fatto ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non era in vigore il divieto (eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona). Inoltre, è prevista una tolleranza del 10% laddove si prevede un tempo massimo di permanenza.

Accertamento delle violazioni. I dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni ne potranno accertare contemporaneamente due o anche più (se approvati o omologati). Sulle autostrade e strade extraurbane principali le forze di polizia potranno accertare alcune violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio) usando le normali telecamere e la relativa documentazione fotografica o filmata. (Quattroruote)


Mini-sospensione della patente. 

Alcune gravi violazioni delle norme di comportamento, finora sanzionate solo con una multa e la perdita di punti, saranno punite automaticamente (ossia non servirà uno specifico provvedimento del prefetto) anche con la sospensione della patente. Ma questo solo se il conducente ha meno di venti punti sulla patente, sulla base del seguente schema: 7 giorni di sospensione se ha 10-19 punti, 15 giorni di sospensione se ha 1-9 punti. Nel caso in cui il conducente sia responsabile di un incidente stradale, la durata della sospensione raddoppia, diventando rispettivamente di 14 e 30 giorni. Tra le violazioni che saranno punite con la mini-sospensione vi sono il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, la circolazione contromano, il mancato rispetto della precedenza, il sorpasso a destra, il mancato uso del casco, il mancato uso della cintura di sicurezza o dei seggiolini per bambini o del dispositivo antiabbandono, l’uso di dispositivi elettronici alla guida.

Guida in stato di ebbrezza. 

Chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza non potrà guidare nemmeno con tasso alcolemico sopra lo 0 e fino a 0,5 g/l, situazione che attualmente non è punita. Il divieto varrà per due o tre anni a seconda dei casi. In pratica, potrà guidare, sul territorio nazionale, solo se sul veicolo sarà installato (a proprie spese) il cosiddetto alcolock, un dispositivo non manomettibile che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ne definirà caratteristiche e modalità di installazione.

Stupefacenti

Quando gli agenti di polizia avranno fondato motivo di ritenere che un conducente sia in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di stupefacenti potranno effettuare, direttamente sul luogo del controllo, un prelievo di saliva, con modalità che saranno fissate da apposite direttive del ministero dell’Interno. Nel caso in cui non sia possibile prelevare la saliva, gli agenti di polizia potranno accompagnare il conducente in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Gli agenti che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo, ma non hanno ancora l’esito degli esami effettuati da laboratori accreditati, potranno comunque ritirare la patente. Dal Codice della strada scompare il riferimento agli strumenti per accertare la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, i cosiddetti drogometri, previsti dal 2010, ma irrealizzabili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.