Calcio Serie B
Inchiesta Money Gate: Avellino e Catanzaro prosciolti
Cade l'accusa di illecito sportivo per i due club per i quali era stata richiesta la retrocessione
ROMA 19 DICEMBRE - Il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto dall'accusa di illecito sportivo con responsabilità diretta e oggettiva, le società di calcio Avellino e Catanaro accusate dalla Procura Federale di un tentativo di combine per la gara del campionato di Lega Pro Catanzaro-Avellino del 2013 che aveva sancito la promozione in Serie B degli irpini.
La Procura Federale aveva chiesto la retrocessione in classifica all'ultimo posto e tre punti di penalizzazione per i due club oggi in Serie B e Lega Pro.
L'inchiesta sportiva era nata in seguito alle intercettazioni della Procura della Repubblica di Palmi e vedeva coinvolti tra gli altri il presidente del club irpino Walter Taccone e l'ex presidente del sodalizio calabrese Cosentino.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFN – Sezione Disciplinare
(2017/2018)
(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Catanzaro Calcio Srl), SOCIETÀ CATANZARO CALCIO SRL - (nota n. 2364/64 pf17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017). Il deferimento Con provvedimento del 26.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale: - Cosentino Gessica, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Catanzaro Calcio Srl: a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
La Società Catanzaro Calcio Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Gessica Cosentino, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Catanzaro Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; Il dibattimento Nel corso del dibattimento è intervenuta l’Avv. Sabrina Rondinelli in difesa di entrambi i deferiti, che dopo aver preso atto che presso il Tribunale Federale non è pervenuta alcuna memoria difensiva per un errore di digitazione della PEC, ha chiesto di poter depositare la propria memoria stessa nel corso dell’udienza.
Ha, poi, evidenziato che l’avvenuto ritardo nei pagamenti è imputabile esclusivamente a causa di forza maggiore, giacché, a seguito dell’arresto del Presidente Cosentino Giuseppe, si è reso necessario richiedere le dovute autorizzazioni al GIP per procedere ad una formale attribuzione di Procura speciale alla Sig.ra Gessica Cosentino all’effettuazione dei pagamenti in questione, la qual cosa ha richiesto del tempo; pertanto, alla data del 27 giugno 2017 è stato oggettivamente impossibile procedere all’adempimento predetto; la diligenza della Società è stata tale dal procedere all’effettuazione, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, anche dei pagamenti relativi al mese di giugno, non strettamente necessari per l’incombente richiesto. La Procura non si è opposta alla richiesta di deposito formulata dalla difesa ed ha insistito nell’accoglimento del deferimento, osservando che la Procura Speciale è stata conferita in data 20 giugno 2017, in tempo ampiamente utile per poter effettuare i pagamenti richiesti dalla sopraindicata disciplina federali. In conclusione la Procura ha insistito per l’irrogazione della seguente sanzione: - per la Società Catanzaro, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso; - per la Sig.ra Gessica Cosentino, mesi 6 (sei) di inibizione. La decisione Il deferimento appare fondato, giacché è dimostrato per tabulas che la Società predetta non ha ottemperato agli incombenti previsti nel comunicato ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017 nei termini perentori ivi previsti.
Come ha osservato il rappresentante della Procura Federale, non può trovare accoglimento l’eccezione proposta dalla difesa dei deferiti, secondo la quale il ritardo sarebbe imputabile a causa di forza maggiore. Infatti, a seguito dell’avvenuta restrizione della libertà personale del Presidente Cosentino Giuseppe, in data 20 giugno 2017 si è proceduto al conferimento di idonea Procura speciale nei confronti dell’odierna deferita che, pertanto, ben avrebbe potuto effettuare i pagamenti che la Società era tenuta ad effettuare nei termini tassativi. Né la difesa ha dato prova concreta delle ulteriori problematiche (la necessità che, sostanzialmente, si procedesse ad un cambio di firma autorizzativa), oralmente esposte in 5
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2017-2018 udienza, poste in essere dalla banca depositaria del conto corrente della Società che avrebbe materialmente impedito il pagamento nei termini previsti dall’ordinamento federale. Invero non si comprende, dagli atti, né la tipologia della problematica, né il motivo per il quale la stessa non sia stata risolta nei termini prescritti dal comunicato in questione. Giova rilevare che tale omissione é espressamente sanzionata con la penalizzazione di punti 1 (uno) per la Società Con riferimento, invece, alla posizione della Gessica Cosentino, il Collegio ritiene che, alla luce del fatto che la stessa ha avuto un breve, sebbene sufficiente, lasso di tempo per ottemperare alle scadenza sopra indicate, appare congruo irrogare alla predetta la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre). P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge: - alla Sig.ra Cosentino Gessica, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre). - alla Società Catanzaro Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Alleghiamo comunicato ufficiale
OMUNICATO UFFICIALE N. 33/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)
Alleghiamo documento integrale e ufficiale