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Chiamata in causa dell’assicurazione del Condominio e pagamento delle spese giudiziali
CATANZARO, 18 GENNAIO – In applicazione del principio di causalità, l’onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, una volta rigettata la domanda principale, anche se l’attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 511/2021, depositata il 14 gennaio.
Il caso. Un appartamento adibito a B&B veniva allagato da liquidi provenienti dalla fognatura condominiale così i titolari della società (conduttori del bene) citavano in giudizio sia la proprietà che il Condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Innanzi al Tribunale competente, oltre alla compagnia di assicurazione del Condominio, intervenivano anche i singoli condomini dello stabile. Il Tribunale condannava il Condominio al risarcimento del danno e l’assicurazione a tenere quest’ultimo indenne dalla condanna. Tra conduttore e locatari veniva dichiarata la cessata materia del contendere posto che, nelle more, era tra di loro intervenuta una transazione.
Avverso tale sentenza l’Assicurazione interponeva gravame contestando la sussistenza della chiamata in garanzia, i soci del B&B (società medio tempore cessata e cancellata dal registro delle imprese) formulavano autonomo appello, in cui si dolevano del quantum del risarcimento e i singoli condomini resistevano agli appelli. La Corte d’Appello distrettuale accoglieva le eccezioni della Compagnia assicuratrice, rigettando quelle dei danneggiati, che venivano anche condannati, in solido con i condomini e il Condominio, al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell’assicurazione; sui medesimi soci, inoltre, veniva addossato l’onere della refusione delle spese del giudizio di appello, in favore dei condomini.
Avverso tale sentenza i soci del B&B proponevano ricorso per cassazione con due motivi di diritto. Con il primo motivo denunciavano la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., secondo la modifica introdotta nel 2014, contestando la condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell’assicurazione e dei condomini e deducendo che la questione trattata con riferimento alla posizione dei soci di società cancellata, era da qualificare come di assoluta novità. Conseguentemente la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare la compensazione delle spese di lite.
Sul punto, la Corte aveva rilevato l’inammissibilità della doglianza, in quanto alla fattispecie non risultava applicabile la previsione di cui all’art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2014, occorrendo invece far riferimento alla originaria formulazione della norma che richiedeva la presenza di giusti motivi, andava ribadito il costante orientamento della Corte secondo cui (Cass. n. 11329/2019) “la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (conf. Cass. S.U. n. 14989/2005; Cass. n. 7607/2006). Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 106 c.p.c., in merito alla condanna in solido alla refusione delle spese in favore della chiamata, rilevando che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l’assicurazione era stata ritenuta esclusa dall’onere di manleva del Condominio, ma quest’ultimo era comunque stato condannato al risarcimento del danno, in entrambi i gradi di giudizio. Le spese di lite andavano, pertanto, poste a carico dei soccombenti (Condominio e condomini) poiché la domanda del B&B era stata accolta e le spese della terza chiamata in garanzia dovevano gravare sulla parte che aveva provveduto alla stessa chiamata. Tale ragionamento veniva ritenuto fondato dalla Suprema Corte il quale aveva confermato il consolidato orientamento secondo il quale le spese processuali sostenute dal chiamato in causa, dovevano essere rifuse dalla parte soccombente che aveva azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero, da quella che aveva resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Colui che aveva visto accogliere la propria richiesta, seppure parzialmente, non poteva, pertanto, essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia, laddove venisse rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto, nei confronti del chiamato.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo motivo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, poneva le spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal giudice di appello in favore della Compagnia di assicurazione, in solido a carico del Condominio e dei condomini intervenuti.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express