CDM, il governo “stoppa” l’azienda ospedaliera unica “Materdomini Pugliese Ciaccio”
Economia Calabria Catanzaro

CDM, il governo “stoppa” l’azienda ospedaliera unica “Materdomini Pugliese Ciaccio”

venerdì 26 giugno, 2020

ROMA 26 GIU - Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri giovedì 25 giugno 2020, alle ore 16.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

Leggi Regionali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventiquattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

- di impugnare

la legge della Regione Campania n. 7 del 21/04/2020, recante il “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”, in quanto numerose disposizioni, prescindendo da qualsiasi riferimento alle forme di tutela dei beni culturali nonché alla pianificazione paesaggistica, si pongono in contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela del beni culturali e del paesaggio;

la legge della Regione Calabria n. 1 del 30/04/2020, recante “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019”. L’articolo 9 della legge dispone l’integrazione dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, prevedendo la costituzione di una nuova azienda ospedaliera denominata “Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini - Pugliese Ciaccio”, in violazione del principio di autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione, nonché dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2012, n. 502, che prevede per la costituzione di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria un procedimento che termina nell’adozione di un provvedimento di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, il medesimo articolo 9, al comma 4, viola l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto interferisce con le funzioni e con i compiti del Commissario ad acta nominato per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. Ferme restando le ragioni dell’impugnativa, il Governo – al fine di agevolare il più celere raggiungimento degli obiettivi del programma operativo per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria – si è impegnato ad attivare un tavolo di confronto presso il Ministero dell’università e della ricerca, con la partecipazione della Regione Calabria e di tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione del protocollo d’intesa finalizzato a disciplinare l’integrazione tra l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, che costituisce uno degli obiettivi principali della riqualificazione della offerta del servizio sanitario, non solo nella città di Catanzaro, ma nell’intero territorio regionale;

la legge della Regione Molise n. 1 del 30/04/2020, “Legge di stabilità regionale 2020”, in quanto l’articolo 12, comma 5, lettera a), contrasta con i commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992, norma statale interposta per finalità di tutela dell'ambiente e dell’ecosistema, e viola pertanto l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L’impegno presentato dalla Regione ad abrogare l’articolo 12, commi 1 e 2 della legge regionale consente di superare gli ulteriori profili di incostituzionalità;

- di non impugnare

la legge della Regione Campania n. 8 del 21/04/2020, recante “Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi”;

la legge della Regione Calabria n. 2 del 30/04/202019, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;

la legge della Regione Calabria n. 3 del 30/04/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2020-2022”;

la legge della Regione Lombardia n. 6 del 28/04/2020, recante “Incremento di capitale sociale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.”;

la legge della Regione Lombardia n. 7 del 28/04/2020, recante “Istituzione dell’onorificenza «Anello Sigillo Longobardo» del Consiglio regionale della Lombardia”;

la legge della Regione Lombardia n. 8 del 28/04/2020, recante “Istituzione del Premio «Lombardia è musica»”;

la legge della Regione Marche n. 14 del 22/04/2020, recante “Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto”;

la legge della Regione Marche n. 15 del 22/04/2020, recante “Promozione del libro e della lettura”;

la legge della Regione Molise n. 2 del 30/04/2020, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;

la legge della Regione Piemonte n. 10 del 28/04/2020, recante “Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali”;

la legge della Regione Veneto n. 12 del 28/04/2020, recante “Disposizioni per il versamento della tassa automobilistica regionale”;

la legge della Regione Veneto n. 13 del 30/04/2020, recante “Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”;

la legge della Regione Lombardia n. 9 del 04/05/2020, recante “Interventi per la ripresa economica”;

la legge della Regione Veneto n. 14 del 04/05/2020, recante “Boschi didattici del Veneto”;

la legge della Regione Marche n. 16 del 30/04/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5, “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33, “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”;

la legge della Regione Marche n. 17 del 30/04/2020, recante “Iniziative a sostegno del talento contemporaneo”;

la legge della Regione Sardegna n. 13 del 05/05/2020, recante “Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020”;

la legge della Provincia Bolzano n. 4 del 08/05/2020, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”;

la legge della Regione Lombardia n. 10 del 07/05/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi”;

la legge della Regione Toscana n. 28 del 05/05/2020, recante “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”;

la legge della Regione Toscana n. 29 del 05/05/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Prima variazione”.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

la rinuncia parziale all’impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 30/04/2020, recante “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019”, alla luce della intervenuta abrogazione del comma 3 dell’art. 8 della norma impugnata;

la rinuncia all’impugnativa della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 17 ottobre 2017, recante “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”, in seguito alle modifiche introdotte con l’articolo 16 della legge provinciale n. 2/2020;

la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Puglia del 16 luglio 2018 n. 39, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”, in seguito alle modifiche apportate dalla legge regionale 5 luglio 2019 n. 27.

INFORMATIVE

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha svolto una informativa al Consiglio dei Ministri in relazione a una ricognizione effettuata sulla legislazione regionale in materia di elezione dei Consigli regionali. Dalla ricognizione, è emerso che le leggi elettorali di talune Regioni non sono state adeguate alle disposizioni di principio introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, volte a garantire l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali. Tali leggi, infatti, non consentono l’espressione della seconda preferenza riservata a un candidato di sesso diverso o non prevedono le quote di lista.


Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

Entra nel nostro Canale Telegram!

Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!

Esplora la categoria
Economia.