Cdm: abolizione delle province e pareggio di bilancio obbligatorio
Politica Lazio Roma

Cdm: abolizione delle province e pareggio di bilancio obbligatorio

giovedì 8 settembre, 2011

 ROMA, 8 SETTEMBRE 2011 - Il consiglio dei ministri, riunitosi stamattina, ha approvato il disegno di legge costituzionale che prevede la soppressione delle province e la creazione delle “città metropolitane”, enti amministrativi comprendenti una grande città ed i comuni ad essa strettamente legati. “Dall'attuazione della presente legge costituzionale – stabilisce il prvvedimento - deve derivare in ogni Regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici ed amministrativi”.
Le disposizioni valgono anche per le regioni a statuto speciale, fatta eccezione per Trento e Bolzano.[MORE]

Ulteriore ddlc approvato è stato quello sull'introduzione dell'obbligo di pareggio di bilancio, che entrerà in vigore nel 2014.
Secondo Giulio Tremonti, ministro dell'Economia, il pareggio di bilancio “non sarà solo un criterio contabile ma un principio ad altissima intensità politica e civile”.

Il rispetto del pareggio sarà valido anche per “i comuni, le provincie, le città metropolitane e le regioni”, che potranno indebitarsi solo per finanziare spese di investimento ma indicando subito i “piani di ammortamento”.

Il testo prevede la modifica di tre articoli della Costituzione, che così recitano:

  • Art. 81: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, 100 c. 2]. 
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
  • Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
  • Art. 119: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
    Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Marta Lamalfa


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