Cronaca
Catanzaro. Santelli, coronavirus aggiornamento positiva al Cdv19 la moglie del 67enne
CATANZARO 6 MAR - Il presidente della Regione Jole Santelli comunica che sono stati effettuati i tamponi su tutte le persone in stretto contatto con il paziente di 67 anni risultato positivo al coronavirus all'ospedale Pugliese di Catanzaro.
Al primo test è risultata positiva solo la moglie posta da subito in quarantena.
Come previsto dal protocollo, il campione per il test di conferma è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità e si è ora in attesa della conferma anche del risultato del marito.
Esiti negativi ai test sia per il medico di medicina generale, che aveva visitato il sessantasettenne sabato mattina, sia per il fratello pediatra e per gli altri operatori sanitari del reparto del nosocomio Catanzarese.
In Aggiornamento
Ordinanza del Presidente della Regione Calabria Santelli
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazione ed integrazioni; VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali; PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; VISTO, inoltre, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna; VISTO, il DPC n.631 del 27/02/2020 con il quale viene nominato soggetto attuatore, per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Calabria, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del OCDPC 630/2020 il Presidente della Regione Calabria.
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica.
ORDINA Art. 1 Il Dirigente protempore della U.O.A. di Protezione Civile ed il Dirigente Generale protempore del Dipartimento Tutela della salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria sono individuati quali delegati del Soggetto Attuatore Art.2 La U.O.A. di Protezione Civile ed il Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria sono individuate quali strutture regionali all'interno delle quali nominare il personale tecnico-amministrativo che opererà a supporto del soggetto attuatore, per l'espletamento delle attività, di cui all'art. 1 comma 1 dell'OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali.
Art. 3 Il conferimento dei suddetti incarichi è disposto senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4 La presente Ordinanza verrà notificata ai soggetti interessati. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta regionale. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti interessati. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il dirigente generale del Dipartimento Presidenza, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.