Salute

Cassazione su responsabilità contagio sangue infetto

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della Cassazione che ribadisce l’orientamento in tema di responsabilità sin dagli anni 60/70 del Ministero della Salute sui contagi da sangue infetto

LECCE- Ancora una decisione della Cassazione (sentenza n. 9315 dello scorso 20 aprile 2010) che ribadisce i limiti temporali della responsabilità del Ministero della Salute per tutti i contagi da sangue infetto, a seguito di emotrasfusioni o vaccinazioni obbligatorie.
Ebbene, dopo le note decisioni delle Sezioni Unite n. 576, 581, 582 e 584/2008, la Cassazione interviene a riaffermare un principio ormai più che consolidato: il Ministero deve rispondere per tutti i contagi ed i decessi a seguito di contagio, a far data dagli anni 60/70. [MORE]
Secondo i giudici di piazza Cavour “… in materia di colpa professionale e di nesso di causalità per il contagio derivato dalla trasfusione di sangue infetto, è ius receptum (S.U. un. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni ‘60/’70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971, che all’art. 44, prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto- ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni ‘60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – erano alterati rispetto ai ranges prescritti – già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell’epatite B – 1973 – era obbligatoria la ricerca della presenza dell’antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma.
Era dunque obbligatorio, secondo le leges artis, anche all’epoca della trasfusione praticata alla …., per il medico e la struttura sanitaria ove egli operava, essendo indubbio il connotato di pericolosità insito nella trasfusione del sangue- S.U. 576 e 582/2008 – assumere la relativa decisione con attenzione e prudenza, scegliendo tra il fare ed il non fare in base all’esistenza o meno della necessità per le condizioni della paziente e non della mera opportunità discrezionale.”
A commento dell’ulteriore importante decisione della Suprema Corte, Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela dei Consumatori” dell’ITALIA DEI VALORI, vuole far notare che nonostante siano ormai decine e decine gli interventi della giurisprudenza e del legislatore in tema di risarcibilità o indennizzabilità del cosiddetto “danno da emotrasfusione”, non tutti i cittadini o parenti di ammalati a seguito di contagio da sangue infetto siano a conoscenza della possibilità di poter tutelare efficacemente i propri diritti.
Lo “Sportello dei Diritti” di cui Giovanni D’AGATA è il fondatore, anche in questa materia fornirà la consulenza dei propri esperti a titolo assolutamente gratuito, affinché possa essere garantita la più ampia protezione e soddisfazione dei pregiudizi patiti dagli ammalati e dei parenti.
Lecce, 02 giugno 2010
Giovanni D’AGATA
Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”