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ROMA, 15 SETTEMBRE 2011- Con una sentenza, la Corte di Cassazione ha aperto la via al coniuge tradito , di poter chiedere e ottenere il risarcimento dei danni per le 'corna' subite. Spiega la sentenza 18853 della Prima sezione civile, “c'è tradimento e tradimento per cui il risarcimento del danno scatta soltanto se il coniuge che ne fa richiesta abbia subito una "lesione di un diritto costituzionalmente garantito". [MORE]
Tuttavia, come si legge nella suddetta sentenza, affinchè ciò avvenga occorre dimostrare che il tradimento “per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge".
Per la Cassazione, si può ottenere il risarcimento per i danni subiti, nel caso in cui il tradimento "per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto".
La Cassazione spiega che per ottenere i danni da tradimento non basta la "sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente garantito".
In pratica, secondo la Suprema Corte chi, a seguito di un tradimento, ha patito una sofferenza , sia essa fisica o morale, anche se ha accettato consensualmente la separazione può rivolgersi al giudice civile "per avere il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa ai danni" da infedeltà.
Rosy Merola