Cronaca
Cassazione. Il condono TARSU degli enti locali è illegittimo
FIRENZE, 02 SETTEMBRE 2012- Mentre alcuni comuni tra cui il comune di Lecce avvia le procedure per consentire il condono della TARSU per i periodi di imposta successivi al 2002 arriva come un fulmine la sentenza della Corte di Cassazione n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012 che ha bocciato i condoni degli enti locali per i periodi di imposta successivi al 2002, proprio come intende fare il Comune di Lecce.
Il valore dell’importante segnalazione giunta a Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, dall’avvocato Maurizio Villani, noto tributarista, è dato dal fatto che i contribuenti rischiano di fare un condono inutile, autodenunciandosi e perdendo le cause, come è avvenuto nel caso di specie, dove un contribuente di Roma, pur avendo aderito al condono del Comune di Roma del 2009, ha perso la causa perché la Corte di Cassazione ha ritenuto, d’ufficio, il condono medesimo illegittimo perché fatto con sette anni di ritardo, in quanto gli enti locali possono fare i condoni solo per i periodi di imposta riferiti fino al 2002 e non oltre.
Sarà questo il primo caso in Italia di applicazione pratica degli importanti principi della Corte di Cassazione, la cui sentenza, peraltro, del 30 maggio 2012 è stata depositata in cancelleria il 20 luglio 2012 (come risulta in allegato), prima della delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 56 del 01 agosto 2012, di cui il Consiglio stesso ignorava totalmente l’esistenza.
Di seguito, riportiamo integralmente l’intervento dell’avvocato Villani ed alleghiamo la sentenza in questione per comprendere nel dettaglio l’importanza di quanto segnalatoci che riteniamo abbia rilevanza non solo per il comune di Lecce ma anche per tutti gli altri enti locali che abbiano avviato procedure simili.
Lecce, 02 settembre 2012
Giovanni D’AGATA[MORE]
Il condono TARSU del Comune di Lecce è illegittimo.
Il Consiglio Comunale di Lecce con la deliberazione n. 56 del 01 agosto 2012 ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della TARSU riferita esclusivamente agli anni dal 2006 al 2011.
Il suddetto regolamento è stato adottato in applicazione dell’art. 13 della Legge n. 289 del 27-12-2002 (condoni fiscali fino all’anno 2002).
In sostanza, per la sanatoria della TARSU è prevista soltanto l’esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, per i casi di omessa, infedele o inesatta dichiarazione, e per i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati entro il 31-12-2011.
Per le controversie tributarie pendenti alla data del 31-12-2011 per le quali non siano intervenute sentenze definitive, si possono pagare cifre ridotte nonché si può chiedere la sospensione dei giudizi oggetto dell’atto di definizione agevolata (art. 7 del regolamento citato).
Le domande di condono, a pena di decadenza, devono essere presentate dallo 01-09-2012 ed entro e non oltre il 31-10-2012, ed in ogni caso la dichiarazione contenuta nell’istanza di condono equivale all’autodenuncia di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 507/93. A questo punto, occorre precisare che, prima della delibera del Consiglio Comunale del 01 agosto 2012, la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l’importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.
La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi:
a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002);
b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato <
Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa,. entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).
Di conseguenza, applicando i suddetti corretti principi, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (principio di diritto nell’interesse della legge), ha determinato l’illegittimità per carenza di potere del regolamento del condono del Comune di Roma del 2009 e ha dato torto ad un contribuente che si era avvalso di quel condono riferito ad un tributo locale, perché il Comune di Roma non poteva dopo sette anni dal 2002 deliberare alcun condono.
Nella stessa situazione si trova oggi il Comune di Lecce, che non solo prevede un condono a dieci anni di distanza dal 2002, peraltro riferito agli anni dal 2006 al 2011, ma approva un regolamento dopo la pubblicazione della succitata importante sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2012.
Infine, faccio presente che il mio intervento, come esperto del settore, lungi da avere riflessi politici, è di natura esclusivamente informativa, in modo che gli organi competenti ne siano a conoscenza e si assumano le rispettive responsabilità, anche nei confronti della Corte dei Conti.
La Cassazione è il massimo organo di legittimità nell’interpretazione della legge ed il Comune di Lecce ne deve necessariamente tenere conto, perché nell’emanare un regolamento si deve sempre rispettare scrupolosamente la legge ordinaria, senza chiedersi
Oltretutto, anche i contribuenti devono sapere che in futuro i giudici, anche d’ufficio, possono disapplicare e ritenere illegittimo il condono (come ha fatto la Cassazione nel caso di specie) per cui la loro autodenuncia non comporterà alcun beneficio sanzionatorio.
Lecce, 27 agosto 2012
Avv. Maurizio Villani
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(notizia segnalata da giovanni d'agata)