Casellario giudiziale: i vari certificati che si possono richiedere
Cronaca Lazio

Casellario giudiziale: i vari certificati che si possono richiedere

giovedì 16 gennaio, 2014

16 GENNAIO 2014 - Se avete urgenza di conoscere certificati penali, provvedimenti amministrativi e giudiziari, dovete recarvi all’ ufficio del Casellario Giudiziale situato presso la Procura della Repubblica. Il Casellario giudiziale è un ufficio dove sono stipati tutti questi generi di certificati, depositati secondo l’art. 3 del D.P.R. del 14 novembre 2002 n. 313.

Se non si ha modo di giungere di persona nell’ufficio del casellario giudiziale, allora vi sarà dato modo di compilare un modulo ad hoc per poter delegare una terza persona, includendo a questo la fotocopia di un documento di identità.
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Per di più i certificati hanno un prezzo che può cambiare a seconda della loro tipologia e hanno una validità legale di sei mesi dalla data di consegna.
I certificati devono essere domandati dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgere dei loro compiti e anche dai pubblici servizi e dall’autorità giudiziaria penale oltre che, come abbiamo capito, dalle persone implicate.
Gli individui che non hanno ancora compiuto la maggiore età e coloro che vengono nominati interdetti, devono per forza essere seguiti dai genitori o da chi ne fa le veci e che presentino un valido documento di nomina.

Il certificato penale generale contiene tutte le pene del giudice, d'altra parte immutabili e relative a:
• Il certificato civile che comprende le pene riguardanti le capacità di intendere e di volere dell’individuo in questione, come:
- L’interdizione legale e giudiziale;
- L’ interdizione e amministrazione di sostegno;
• I rimedi collegati ai crolli e quelli riguardanti la privazione o l’abrogazione della cittadinanza
• Sollecitazioni penali, civili ed amministrative
• Il certificato penale che comprende le pene di condanna definitiva
Il documento consegnato all’interessato, in seguito all’ art 15, comma 1, della legge 183/2011, del 1°gennaio 2012, non può essere emesso dagli organi della pubblica amministrazione o agli impiegati di pubblici servizi.
Sono presenti alcuni casi tipici per cui non è necessario saldare un prezzo per la consegna dei documenti da parte del Casellario, tra questi:
- l’adozione o l’affidamento di minori (art. 82 L.184/83),
- quando il documento è domandato per fondamento e previdenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73)
- per la inosservanza di un errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

All'atto della presentazione va esibito un documento di identità valido che può essere sostituito da un documento di riconoscimento equivalente quale: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi o tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Come accennato questo genere di certificati prevedono un costo che può variare a seconda della tipologia di certificato richiesto, ad esempio, per il certificato generale o civile sono necessari una marca da bollo da 14,62 euro e una marca di diritti di cancelleria da 7,08 euro per tutte le richieste urgenti che prevedono il ritiro del certificato in giornata. Se invece il ritiro è previsto entro tre giorni lavorativi allora serve sempre una marca da bollo da 14,62 euro più una marca di diritti per cancelleria da 3,54 euro.

Per il certificato penale servono una marca da bollo per i diritti di cancelleria da 7,08 euro per le richieste urgenti con ritiro in giornata, mentre una marca di diritti di cancelleria da 3,54 euro se il ritiro avviene dopo tre giorni.
Tale certificato può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D. lgs 28/12/ 2000 n° 445, cioè un’autocertificazione in cui è lo stesso interessato a dichiarare la sua condizione civile e penale.

Coloro che non appartengono all’Unione Europea possono ottenere tali dichiarazioni solamente se sono in possesso di un permesso di soggiorno che non sia scaduto. L’Ufficio non si assume nessun tipo di responsabilità per ogni genere di falsa dichiarazione fatta dagli interessati o dai terzi, secondo l’art. 73 D.P. R. 445 / 2000.
 

 


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