Calabria: opposizione Regione, odg seduta congedo "atto lesivo"
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Calabria: opposizione Regione, odg seduta congedo "atto lesivo"

venerdì 13 novembre, 2020

Calabria: opposizione Regione, odg seduta congedo "atto lesivo". "Con 21 punti inseriti disatteso precetto tutela minoranze".
CATANZARO, 13 NOV - I consiglieri regionali calabresi di opposizione Carlo Guccione, Domenico Bevacqua, Nicola Irto, Libero Notarangelo, Luigi Tassone, Giuseppe Aieta, Graziano Di Natale e Francesco Pitaro, hanno scritto al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia e per conoscenza al presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini in riferimento ai lavori della seduta di congedo dell'assemblea del 10 novembre scorso lamentando "un gravissimo atto politico lesivo dei diritti delle minoranze".

"Il presidente del Consiglio regionale, pur avendo convocato la seduta entro i termini previsti - è scritto nella lettera - non si è limitato a porre all'ordine del giorno la Proposta di Provvedimento amministrativo nella quale si prevede che 'Il Consiglio con apposita delibera accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta' ma, con una serie di modifiche e integrazione inviate ai consiglieri nella giornata precedente, e senza consultare la minoranza, ha disposto un ordine del giorno di ben 21 punti. Durante la seduta sono stati invertiti e inseriti altri punti che hanno portato a contare circa 28 provvedimenti approvati.

È stato dunque disatteso il precetto di tutela delle minoranze sancito dallo Statuto, alla base della cultura democratica, laddove prevede che 'il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio e dei suoi organi interni'. Per i consiglieri di opposizione "il programma dei lavori è stabilito di norma dalla Conferenza dei Capigruppo, organismo che può essere convocato ad horas e che, nelle situazioni eccezionali, può e deve essere sentito per definire l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento interno.

Le continue integrazioni, succedutesi nella giornata precedente, hanno sistematicamente violato la norma regolamentare, così come l'inserimento delle ulteriori pratiche avvenuto nel corso della seduta con l'assenza della minoranza, ne ha reiteratamente violato le prerogative, facendo venire meno, in capo al Presidente del Consiglio regionale, il ruolo di garante, assegnatogli in particolare dall'art. 21 dello Statuto".

"Tranne la proposta di legge in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere, la cui mancata approvazione avrebbe portato all'assunzione di misure sostitutive da parte del governo, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione - è scritto nella lettera - gli altri provvedimenti discussi non sembrano mostrare le caratteristiche di indifferibilità e urgenza previste nel periodo in cui gli organi regionali si trovano in regime di prorogatio (art. 18 dello Statuto) e, quindi, carenti sotto il profilo dei presupposti statutari per il legittimo esercizio della funzione legislativa, a riprova che si è tenuta una seduta 'ordinaria' in presenza di una causa di scioglimento già verificata.

A riprova dell'assenza di qualsiasi ragione di indifferibilità e urgenza, si evidenzia che i testi di legge approvati nel corso della medesima seduta abbracciano materie così estese da ricomprendere settori quali: l'istituzione di consorzi, la farmaceutica, le fonti rinnovabili, gli agriturismo, le Pro loco, i Consorzi di bonifica, ecc che, nel loro complesso rendono palese l'intenzione di eludere l'entrata nel periodo di prorogatio dei poteri del Consiglio con il tentativo, altrettanto evidente, di licenziare atti al solo fine di condizionare il corpo elettorale attraverso una captatio benevolentiae anziché perseguire la salvaguardia dell'interesse pubblico". "Pertanto, si chiede di procedere - riporta ancora il testo - a una valutazione di legittimità e all'eventuale impugnazione di quelli non corrispondenti al dettato normativo. Sebbene l'art. 18, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità del tutto assente nei restanti provvedimenti approvati, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali (Sentenze Corte Costituzionale n. 208 del 1992 e n. 68 del 2010)".


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