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Caduta a causa di una fioriera: niente risarcimento da parte del Condominio
CATANZARO, 11 SETTEMBRE - Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da una donna dal momento che la causa esclusiva dell'infortunio è riconducibile alla condotta della stessa, la quale, distratta dal bambino che aveva in braccio, non ha percepito la presenza della fioriera, ben visibile per le sue dimensioni e a lei nota in quanto abituale frequentatrice del Condominio. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20779/2017, depositata il 5 settembre. [MORE]
Il caso. Una signora conveniva in giudizio innanzi al Tribunale competente il Condominio e la Compagnia assicurativa al fine di ottenere ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni riportati a causa di una caduta su una fioriera con un bambino in braccio. Il Tribunale respingeva la domanda attorea.
La signora impugnava l’avversa sentenza innanzi alla Corte d’Appello territoriale. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza di primo grado affermando che la causa esclusiva dell'infortunio era riconducibile alla condotta dell’appellante, la quale non aveva percepito la presenza della fioriera ben visibile per le sue dimensioni e nota alla stessa, abituale frequentatrice di quel Condominio, distratta dal bambino che aveva in braccio.
Avverso l’avversa sentenza, la donna proponeva ricorso per Cassazione con due motivi di doglianza. Con il primo motivo la ricorrente denunziava la violazione dell'art. 2051 c.c. in ordine alla ritenuta idoneità della condotta della stessa ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento. Con il secondo motivo denunziava la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
La Suprema Corte esaminava congiuntamente i due motivi per la connessione logico-giuridica che li legava e li dichiarava inammissibili. Secondo gli ermellini la ricorrente solo formalmente aveva denunziato il vizio di violazione di legge, ma in realtà voleva richiedere una nuova valutazione dell'accertamento in fatto operato della Corte di Appello. Inoltre, la ricorrente censurava la decisione assunta perché non era stata considerata la posizione delle fioriera al centro del passaggio pedonale (confermata dai testimoni), le circostanze temporali (buio e pioggia) ed il fatto che la stessa avesse in braccio un bambino. Anche per i giudici di legittimità la richiesta di risarcimento era inammissibile poiché la causa esclusiva dell'infortunio era riconducibile alla condotta della ricorrente, la quale, distratta dal bambino che aveva in braccio, non aveva percepito la presenza della fioriera ben visibile per le sue dimensioni e a lei nota in quanto abituale frequentatrice di quel Condominio.
Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express