Berlusconi, Lario: polemica sui 1,4 mln mensili che le spetterebbero
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MILANO, 16 NOVEMBRE - Secondo la Corte d’Appello di Milano Veronica Lario non ha diritto all’assegno di divorzio di 1,4 min al mese. Questo è stato deciso dopo che l’istanza dell’ex premier era stata accolta e che chiedeva di applicare la recente sentenza sull’assegno di divorzio della Cassazione per cui conta il criterio dell’autosufficienza economica e non il tenore di vita goduto durante le nozze.
Il Cavaliere aveva infatti sostenuto che la Lario risultasse autosufficiente grazie ai 16 min di liquidità, i gioielli ed alcune società immobiliari. In questo modo la sottoscritta dovrà restituire all’ex marito circa 60 min di euro; questo è quanto è dichiarato dal provvedimento indetto dai giudici della Corte d’Appello di Milano, dopo che la tesi di Pier Filippo Giuggioli, legale di Berlusconi, era stata approvata sostenendo già prima del nuovo orientamento giurisprudenziale che Veronica era autosufficiente economicamente. Ora ci sono dei nuovi “principi”, indetti dal verdetto 11504 della Cassazione sull’assegno di divorzio, per accertare la sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri 'lato sensu' imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".
Tocca all'ex coniuge che chiede l'assegno, "allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive". "Tale onere probatorio - spiega la Cassazione - ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro" ex coniuge al quale l'assegno è chiesto.
In particolare, prosegue la Suprema Corte, "mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".[MORE]
Fonte immagine: www.corriere.it
Alessio De Angelis