Avvocato A&T. Rottamazione delle cartelle Equitalia: Conviene davvero?
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Il D.L. 193/2016, convertito dalla Legge n.255 del 01/12/2016, disciplina, all’art. 6, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, cosiddetta “rottamazione delle cartelle Equitalia”, attraverso cui i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i loro debiti, senza corrispondere interessi di mora e sanzioni.
Tuttavia, diversi sono i rischi cui i contribuenti potrebbero andare incontro senza un’attenta valutazione della propria situazione debitoria.[MORE]
1) Relativamente ai carichi tributari inclusi in ruoli, i debitori non dovranno corrispondere gli interessi di mora, le sanzioni e gli accessori dei crediti previdenziali.
Saranno, invece, dovuti le somme relative alla quota capitale, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, all’aggio di riscossione e alle spese per procedure esecutive e notifica cartella
2) La misura comprende tutti i ruoli riguardanti debiti di natura tributaria, previdenziale e assistenziale affidati da qualsiasi ente impositore all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Vi rientrano anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito dell’Inps.
3) Non vi rientrano: le risorse proprie dell’Unione Europea (come ad esempio i dazi doganali), l’Iva all’importazione, gli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni derivanti da condanne penali e le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, contributive e assistenziali.
4) I contribuenti che decideranno di avvalersi della “rottamazione” dovranno presentare, entro il 31 Marzo 2017, una dichiarazione in cui dovrà essere indicato il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (che non potrà eccedere le 5 rate!!!), nonché' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
5) Attenzione! Le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, si decadrà sia dalla rottamazione che dalla precedente rateizzazione
6) Se il contribuente deciderà di aderire, rinuncerà automaticamente alla difesa per vie legali
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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone