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Avvocato, A&T: Indennità di accompagnamento, diritti e risposte
L’indennità di accompagnamento è quella prestazione di carattere economico, di tipo assistenziale, che viene erogata a favore di determinate categorie di soggetti con particolari requisiti.
Vediamo nel dettaglio:[MORE]
DESTINATARI: l’indennità spetta a tutti i soggetti cittadini italiani o dell’Unione Europea ma residenti in Italia, o ai soggetti extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE e residenti in Italia, con una invalidità civile totale e permanente del 100%.
REQUISITI: oltre alla già citata inabilità totale è necessario essere impossibilitati a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o a compiere atti quotidiani di vita. Non sono previsti limiti minimi o massimi di età. Per i soggetti di età superiore ai 65 anni l’indennità spetta a condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere quei compiti e funzioni tipiche dell’età.
Non possono fruire del diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi; il day hospital non è invece ricovero è pertanto non influisce sulla spettanza dell'indennità di accompagnamento.
IMPORTO: l’indennità è pari ad €. 512,34 mensili e viene corrisposta per 12 mensilità.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: è necessario recarsi dal proprio medico di base al fine di ottenere il rilascio del certificato introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il richiedente potrà depositare telematicamente la domanda o direttamente collegandosi al sito dell’Inps o tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili. Successivamente ci si dovrà presentare dinnanzi alla Commissione presso la propria Asl che provvederà a redigere apposito verbale.
CUMULABILITA’: l’indennità di accompagnamento non è cumulabile con altre prestazioni di accompagnamento concesse per invalidità derivanti da guerra, lavoro o servizio, salva la possibilità per il richiedente di scegliere il trattamento di importo più favorevole. L’indennità è, invece, cumulabile, con gli altri trattamenti previdenziali e assistenziali erogati dagli enti di previdenza.
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