Avvocato A&T - Adozione e affidamento: quali differenze?
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Che cos’è l’adozione? L’adozione è l’istituto creato dal legislatore al fine di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi. Attraverso l’adozione il minore acquista lo status di figlio legittimo degli adottandi, dei quali assume e trasmette il cognome, e cessa ogni rapporto con la famiglia di origine.[MORE]
L’adozione del minore è consentita a favore dei minori dichiarati dal Tribunale dei minori in stato di adottabilità, dichiarazione che è ammessa nei confronti dei minori che si trovino in “situazione di abbandono”. In particolare “ lo stato di abbandono” sussiste quando il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La situazione di abbandono sussiste anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
Chi può avanzare domanda di adozione? L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
Come si propone la domanda di adozione? Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Qual è la procedura da seguire? Dichiarato lo stato di adottabilità, il minore viene collocato in affidamento provvisorio, alla coppia ritenuta idonea. L’affidamento preadottivo instaura una specie di “adozione provvisoria” che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione.
Che cos’è l’affidamento? L ‘affidamento, a differenza dell’adozione, è un rimedio di carattere temporaneo volto ad assicurare al minore, privo di un ambiente familiare idoneo, il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. L’affidamento, quindi, è volto a fronteggiare situazioni di difficoltà economica-familiari transitorie, con la conseguenza che cessate tali difficoltà il minore ritorna nella famiglia di origine.
Chi può presentare domanda di affidamento? A differenza dell’adozione, la domanda di affidamento può essere presentata oltre che da coniugi anche da persone singole.
Qual è la procedura da seguire? La procedura che conduce all’affidamento varia a seconda che i genitori abbiano prestato o meno consenso all’affidamento stesso: nel primo caso è disposto dal servizio sociale locale e poi reso esecutivo dal giudice tutelare; in caso di dissenso della famiglia di origine l’affidamento viene disposto dal tribunale dei minori.
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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone