Economia
Antitrust: maximulta per Etihad e British Airwaysh
ROMA, 23 GIUGNO – Un milione di euro, questo è l’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate a British Airways ed Etihad da parte dell’Antritrust. Il motivo? L’applicazione della “no-show rule”: la cancellazione del biglietto per il viaggio di ritorno, nel caso in cui il passeggero che abbia acquistato un ticket A/R non abbia utilizzato il volo di andata.[MORE]
Come chiarito dallo stesso garante, la no-show rule è una “regola tariffaria molto diffusa nel trasporto aereo, secondo la quale è imposta la cancellazione della tratta di ritorno, o di quella successiva contemplata nel biglietto già acquistato (nel caso di più voli consecutivi ndr) o ancora il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta”.
La regola è di per sé lecita, ma va necessariamente affiancata da un adeguato prospetto informativo destinato alla clientela, esplicativo delle condizioni di contratto in maniera chiara e trasparente. Il garante ha inoltre specificato che il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente su un tale orientamento, nell’ambito di una controversia che aveva riguardato Alitalia.
Tanto la compagnia di bandiera britannica quanto quella di Abu Dhabi, avrebbero dunque omesso di informare i propri consumatori sulla esistenza di una tale pratica. Inoltre, i vettori in questione non avrebbero predisposto alcun tipo di meccanismo volto a garantire, senza ulteriori oneri, l’utilizzo del volo di ritorno anche in caso di non-utilizzazione di quello di andata.
Diversamente è andata ad Emirates, Iberia e KLM. L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti accolto gli impegni assunti dalle tre compagnie aeree ad una corretta informazione al consumatore sulla possibile applicazione di tale regola e sull’adozione di una procedura che consenta l’utilizzo di voli successivi, in caso di tempestivo avvertimento.
Più precisamente, gli impegni assunti prevedono la possibilità per i biglietti venduti in Italia, di utilizzare il biglietto di ritorno ed i biglietti successivi alla tratta eventualmente non utilizzata, nel caso in cui il passeggero comunichi entro 24 ore (che diventano 2 nel caso di voli in giornata) di voler usufruire del tagliando di ritorno.
Paolo Fernandes
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