Politica
Accordo integrazione, arrivano i crediti per gli stranieri
Roma, 10 MARZO 2012. – Diventa esecutivo il “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato” emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n.179 del 14 settembre 2011. Ai sensi del regolamento il presupposto dell’integrazione per i cittadini stranieri risiede in primis nella consapevolezza di dovere apprendere la lingua italiana, quale premessa costituente del “rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana”.[MORE]
Ai sensi del regolamento nato in seno al Governo Berlusconi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero d’età superiore ai 16 anni deve sottoscrivere l’accordo di integrazione con lo Stato, impegnandosi ai doveri che da esso derivano, ovvero la conoscenza parlata della lingua italiana al livello A2 del quadro europeo di riferimento; la buona conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, delle Istituzioni e del funzionamento della vita civile considerata nel suo complesso, dal settore della sanità al mondo del lavoro; l’obbligo di garantire l’istruzione ai propri figli, nonché l’obbligo di assolvere a tutti i propri oneri fiscali.
Di contro lo Stato assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone; agevola, l'accesso alle informazioni e garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali l'assunzione di ogni idonea iniziativa per favorire il processo di integrazione dell'interessato. In tale quadro - si legge nel regolamento – lo Stato assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula dell’accordo, "la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno”.
Gli aspetti più significativi del regolamento circa l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, che avrà validità di due anni, risiedono però nella assegnazione dei crediti. Infatti, lo straniero interessato ad integrarsi nella società italiana, sarà giudicato sulla base dei punteggi ottenuti all’esito della valutazione circa la condotta tenuta. I crediti cioè potranno aumentare o diminuire, in base alla acquisizione delle predette conoscenze, ovvero diminuire in caso, ad esempio, di mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, e per condanne penali. Il punteggio minimo è di 30 crediti, mentre un punteggio di credito pari o inferiore a zero, sarà considerato inadempimento contrattuale a tutti gli effetti e potrà determinare l’espulsione, salvo diversa disposizione di legge.
Per ciascun Ente locale il competente Ufficio territoriale del Governo, provvederà all’attuazione del regolamento e alla gestione dell’accordo di integrazione attraverso lo sportello unico per l'immigrazione istituito presso ogni Prefettura.
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