Evasione Fiscale: solo dati certi per il nuovo Redditometro
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MILANO, 01 AGOSTO 2013 – A seguito della circolare operativa diffusa ieri, il direttore dell’Agenzia dell’Entrate Attilio Befera, ha dato istruzioni agli uffici in merito al nuovo redditometro da oggi in vigore. Così, da subito, gli uffici competenti potranno avviare la selezione dei contribuenti che risultano essere a maggior rischio di evasione, partendo dalla verifica dei redditi del 2009.
Nello specifico, il nuovo redditometro - un meccanismo presuntivo di determinazione del reddito – si poggia sulla ricostruzione delle spese sostenute dai contribuenti. L’Agenzia dell’Entrate, in sostanza, andrà a comparare i redditi dichiarati da ciascun contribuente con le spese ed il tenore di vita effettivo, il quale verrà ricavato – soprattutto - sulla base di elementi certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e le «spese per elementi certi» (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l'abitazione o i mezzi di trasporto). [MORE]
Se, nell’effettuare la verifica, gl’ispettori fiscali dovessero riscontrare uno scostamento tra i redditi denunciati al fisco e la spesa effettuata in un determinato anno del 20% - anche su un solo periodo di imposta - a questo punto scatterà l’accertamento vero e proprio. Come si legge nella circolare: «L’articolo 38, settimo comma, nella nuova formulazione, dispone, infatti, che l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento».
In particolare sottolinea l'Agenzia delle Entrate: «l'attenzione sarà puntata sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20 per cento». In altri termini, l nuovo strumento prevede una «tolleranza del 20% rispetto al dichiarato, un doppio contraddittorio con il contribuente e l'uso solo di spese e dati certi senza tener conto delle medie Istat», che entreranno in gioco – eventualmente - in una fase successiva.
VOCI DI SPESA - Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”. Il nuovo strumento accertativo tiene conto, pertanto, della capacità dell’Amministrazione finanziaria di intercettare informazioni relative ad un numero significativo di elementi di spesa dei contribuenti, in quanto presenti in Anagrafe Tributaria, o, comunque, disponibili. Il citato decreto, relativamente alla quantificazione dell’ammontare della spesa attribuibile al contribuente, distingue tra:
- a) spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria (per semplicità, di seguito, “spese certe”);
- b) spese di ammontare determinato dall’applicazione ad elementi presenti.
DOPPIO CONTRADDITTORIO – Con il nuovo redditometro, viene introdotto un doppio contraddittorio con il fisco - il quale dovrebbe fungere da doppia garanzia per il contribuente - prima di giungere alla definizione degli addebiti. Così, se dopo la prima fase di accertamenti, il contribuente supera la soglia del 20% - questo verrà invitato a presentarsi e chiarire quella discrepanza tra il reddito dichiarato e quello che risulta al fisco sulla base delle spese conosciute e presunte, potendo fornire tutte le spiegazioni necessarie per chiarire la propria posizione. Naturalmente, visto che le contestazioni del fisco si baseranno su spese certe, occorreranno prove certe.
In particolare, specifica la sopraindicata circolare, il contraddittorio avrà ad oggetto:
- Le “spese certe”, per le quali il contribuente può dimostrare con prove certe e dirette basate su idonea documentazione l’errata imputazione della spesa o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; la concreta disponibilità di un bene di cui l’Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, etc...), a cui sono direttamente riconducibili: le spese di mantenimento (“spese per elementi certi”). Per questa tipologia di spesa il contribuente, oltre a dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio: l’inagibilità dell’immobile relativamente alla quantificazione delle spese di acqua, condominio e manutenzione ordinaria; il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto per provvedimento dell’autorità. municipale o giudiziaria relativamente alla quantificazione delle spese per carburanti, pezzi di ricambio, etc…);
- le spese per investimenti sostenute nell’anno, in relazione alle quali potrà essere fornita la prova della formazione della provvista e dell’utilizzo della stessa per l’effettuazione dello specifico investimento; il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà ogni utile informazione relativa alla quota formatasi nell’anno.
Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle “spese certe”, “spese per elementi certi”, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. Invece se ciò non dovesse bastare, allora l’Agenzia delle Entrate proseguirà l’accertamento.
Si legge sulla circolare: Saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall’ISTAT (“spese ISTAT”), connesse all’appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. A tale riguardo l’ufficio considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione, nell’ottica di assicurare l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Si specifica che, tutto ciò avviene sempre nell’ambito del contraddittorio, con incontri verbalizzati. Nel processo di determinazione sintetica del reddito il fisco è obbligato ad attivare l’accertamento con adesione, attraverso cui «si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge». Se gli ispettori non sono convinti delle argomentazioni dei contribuenti invieranno un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito. A seguito di ciò, occorrerà pagare entro quindici giorni per avere le sanzioni ridotte. Oppure avviare un contenzioso, ricorrendo alla giustizia tributaria.
(fonte: CIRCOLARE N. 24/E: Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. Indicazioni operative. Foto:forexinfo.it )
Rosy Merola